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Sicurezza sul lavoro: quasi il 30% delle violazioni riguarda la formazione

Il nuovo Monitoraggio del II trimestre 2026 del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato dal Ministero del Lavoro, offre un quadro significativo dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tra i dati più rilevanti emerge il peso delle irregolarità relative alla formazione e informazione dei lavoratori, che nel primo trimestre 2026 hanno rappresentato il 29,53% degli illeciti prevenzionistici rilevati.

Il nuovo monitoraggio del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Monitoraggio del II trimestre 2026 relativo all’attuazione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento raccoglie le principali attività realizzate nell’ambito della prevenzione, promozione e vigilanza e riporta i dati trasmessi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sull’attività ispettiva.

In occasione del nuovo monitoraggio, l’INL ha inoltre integrato i dati relativi al primo trimestre dell’anno, permettendo di osservare con maggiore precisione quali siano le violazioni maggiormente riscontrate durante le attività di vigilanza.

Quasi 24.000 ispezioni tecniche in sei mesi

I numeri mostrano un’attività ispettiva particolarmente significativa.

Nel primo trimestre 2026 sono state effettuate 11.578 ispezioni nell’ambito della vigilanza tecnica, durante le quali sono stati riscontrati 20.274 illeciti, penali e amministrativi, di natura prevenzionistica.

Nel secondo trimestre le ispezioni sono ulteriormente aumentate, arrivando a 11.968, mentre gli illeciti prevenzionistici rilevati sono stati 19.693.

Complessivamente, nei primi sei mesi del 2026 risultano quindi 23.546 ispezioni tecniche e 39.967 illeciti prevenzionistici rilevati.

Numeri che confermano quanto il rispetto sostanziale degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro rimanga centrale nell’attività di vigilanza.

Formazione e informazione al primo posto tra le violazioni

Il dato probabilmente più interessante per le aziende riguarda la tipologia degli illeciti.

Secondo i dati del primo trimestre 2026 riportati nel monitoraggio ministeriale, il 29,53% delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la formazione e l’informazione.

Si tratta della categoria con la percentuale più elevata.

Subito dopo troviamo la sorveglianza sanitaria, con il 27,02% degli illeciti, seguita dai rischi di caduta dall’alto, che rappresentano l’11,54%.

Le violazioni relative a rischi elettrici, attrezzature, macchine e dispositivi di protezione collettiva e individuale rappresentano invece il 6,90%, mentre quelle riguardanti valutazione dei rischi, POS, PSC e DUVRI costituiscono il 6,46%.

Il dato sulla formazione assume quindi un’importanza particolare: quasi tre illeciti prevenzionistici su dieci rilevati nel periodo considerato rientrano nell’ambito della formazione e dell’informazione.

Perché la formazione è così frequentemente oggetto di contestazione?

La formazione sulla sicurezza non consiste semplicemente nel possesso di un attestato.

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro precisi obblighi di informazione, formazione e addestramento e richiede che questi siano coerenti con i rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.

Le criticità possono quindi riguardare diversi aspetti: lavoratori che non hanno completato la formazione prevista, aggiornamenti scaduti, percorsi non adeguati alla mansione svolta, formazione delle figure della sicurezza non conforme oppure mancato addestramento nei casi in cui questo sia richiesto.

Anche la documentazione deve permettere di dimostrare correttamente la formazione effettuata.

Il punto centrale è che la formazione deve essere non soltanto formalmente documentata, ma effettivamente coerente con l’organizzazione aziendale e con le attività svolte.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Il dato assume ancora maggiore rilevanza alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

L’Accordo ha ridefinito in un unico quadro i principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo o modificando requisiti riguardanti lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e altre figure coinvolte nel sistema prevenzionistico aziendale.

Tra le novità più significative rientra anche la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, per i quali è previsto un corso della durata minima di 16 ore, con un ulteriore modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili.

Per le aziende diventa quindi particolarmente importante verificare che il proprio scadenziario formativo sia aggiornato e che i percorsi effettuati siano conformi alle nuove disposizioni.

Non basta l’attestato: va verificata anche l’efficacia della formazione

Un ulteriore elemento introdotto con maggiore chiarezza dal nuovo Accordo riguarda la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’obiettivo è accertare che le competenze e i comportamenti acquisiti durante il percorso formativo vengano effettivamente applicati sul posto di lavoro.

La formazione deve quindi tradursi in comportamenti corretti e consapevoli.

Questo principio rafforza ulteriormente il passaggio da una gestione prevalentemente documentale della formazione a una valutazione della sua reale efficacia nell’ambiente di lavoro.

Per il datore di lavoro significa che la gestione della formazione non termina con l’archiviazione dell’attestato.

Cosa dovrebbe verificare oggi un’azienda?

Alla luce dei dati pubblicati dal Ministero del Lavoro, è opportuno che le aziende effettuino periodicamente un controllo della propria situazione formativa.

La verifica dovrebbe partire dall’organigramma aziendale e dalle mansioni effettivamente svolte, individuando per ogni lavoratore e per ogni figura della sicurezza i corsi necessari, quelli già effettuati e le relative scadenze.

È importante controllare anche eventuali cambi di mansione, l’introduzione di nuove attrezzature o rischi, la nomina di nuovi preposti e tutte le modifiche organizzative che possono rendere necessaria un’integrazione della formazione o dell’addestramento.

Particolare attenzione deve essere dedicata anche al periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni, soprattutto per gli obblighi formativi di nuova introduzione.

Vigilanza e prevenzione: il dato da non sottovalutare

Il Monitoraggio del II trimestre 2026 restituisce un’indicazione molto concreta alle imprese.

Le violazioni relative alla formazione e informazione non rappresentano un aspetto marginale dei controlli sulla sicurezza: secondo i dati INL del primo trimestre costituiscono la principale categoria di illeciti prevenzionistici rilevati.

La formazione deve quindi essere considerata parte integrante del sistema di prevenzione aziendale e non un semplice adempimento finalizzato all’ottenimento di un attestato.

Un controllo periodico di corsi, aggiornamenti, addestramenti e scadenze permette non soltanto di affrontare correttamente un’eventuale ispezione, ma soprattutto di verificare che i lavoratori dispongano realmente delle conoscenze necessarie per operare in sicurezza.

Il supporto di SQ+ nella gestione della formazione

SQ+ supporta aziende e datori di lavoro nella verifica degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Attraverso l’analisi delle mansioni, delle figure della sicurezza e della formazione già effettuata è possibile individuare corsi mancanti, aggiornamenti in scadenza ed eventuali necessità di integrazione, mantenendo nel tempo uno scadenziario formativo coerente con l’effettiva organizzazione aziendale.

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