Videoterminalisti: cosa chiarisce l’Interpello 3/2026 e quali obblighi si applicano

La normativa sui videoterminalisti può riguardare anche chi utilizza schermi per controllare immagini e monitorare attività. L’Interpello n. 3/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce i criteri di applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 81/08.

Il chiarimento del Ministero: conta l’utilizzo dello schermo

L’Interpello n. 3 del 24 settembre 2026 nasce da un quesito relativo agli agenti di stazione della metropolitana di Napoli.

La Commissione precisa che, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 173, le disposizioni del Titolo VII si applicano indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.

Il chiarimento interessa quindi anche attività diverse dal tradizionale lavoro amministrativo al computer. La Commissione, tuttavia, non classifica direttamente i singoli agenti di stazione: ricorda che il proprio compito è rispondere a quesiti generali, senza pronunciarsi sulle specifiche situazioni concrete.

Quando un lavoratore è considerato videoterminalista

L’articolo 173 del D.Lgs. 81/08 individua il lavoratore soggetto alla disciplina specifica attraverso l’utilizzo di un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.

La definizione di videoterminale comprende gli schermi alfanumerici e grafici, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. Per individuare i lavoratori interessati occorre inoltre verificare il campo di applicazione del Titolo VII e le esclusioni previste dall’articolo 172.

Sul piano operativo, il nome della mansione non basta. Un addetto alla reception o al controllo di impianti, ad esempio, richiede un’analisi delle attività effettivamente svolte: quanto tempo dedica agli schermi, con quale frequenza e quali interruzioni sono realmente presenti.

Come calcolare le 20 ore settimanali

Il tempo da considerare è quello di effettiva applicazione al videoterminale, al netto delle interruzioni. Non coincide automaticamente con l’orario contrattuale o con il tempo trascorso alla scrivania.

Un esempio: se un lavoratore utilizza abitualmente gli schermi per cinque ore effettive al giorno, già depurate dalle interruzioni, per cinque giorni alla settimana, il totale è di 25 ore. La soglia risulta quindi raggiunta.

Quando le attività sono miste, è utile ricostruire una settimana rappresentativa, distinguendo il monitoraggio a schermo dalle attività svolte senza videoterminale. Questa ricostruzione permette di motivare la classificazione nel DVR, evitando stime generiche basate soltanto sulla qualifica professionale.

Valutazione del rischio videoterminale: cosa deve contenere il DVR

La valutazione deve analizzare i rischi per la vista e gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, le condizioni ergonomiche e l’igiene ambientale.

L’INAIL sottolinea che i rischi dipendono dall’intera postazione: schermo, tastiera, mouse, software, scrivania e seduta, insieme a illuminazione, microclima e spazi disponibili. La sola presenza di una sedia ergonomica non esaurisce quindi la valutazione.

Per una postazione di controllo, un aspetto da esaminare è anche la disposizione dei monitor. Schermi collocati lateralmente o su livelli diversi possono richiedere rotazioni frequenti del capo o posture mantenute: sono condizioni da osservare durante il lavoro reale e da considerare nella scelta delle misure correttive.

La valutazione dovrebbe tradursi in indicazioni applicabili alla singola postazione, con responsabilità e interventi chiaramente individuati.

Pause al videoterminale: quando spettano

L’articolo 175 prevede l’interruzione dell’attività mediante pause oppure cambiamenti di attività. Le modalità sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le interruzioni non possono essere accumulate all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro. La pausa costituisce parte integrante dell’orario e il medico competente può evidenziare la necessità di modalità o durate temporaneamente diverse per il singolo lavoratore.

Nelle attività di monitoraggio, organizzare queste interruzioni può richiedere una sostituzione alla postazione o un’alternanza programmata dei compiti. È quindi opportuno verificare che le modalità previste siano concretamente praticabili durante il turno.

Sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti

Per i lavoratori che rientrano nella definizione normativa, l’articolo 176 prevede la sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, le visite di controllo hanno periodicità biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni; quinquennale negli altri casi.

La corretta individuazione dei videoterminalisti deve quindi trovare riscontro nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria. Per l’azienda è utile verificare la coerenza tra mansioni descritte nel DVR, lavoratori effettivamente esposti e scadenziario delle visite.

Informazione e formazione: indicazioni utili alla postazione

L’articolo 177 richiede informazioni e formazione adeguate sulle misure applicabili alla postazione, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sulla protezione degli occhi e della vista. L’INAIL richiama anche gli aspetti ergonomici, l’affaticamento mentale e l’utilizzo sicuro degli strumenti.

La formazione dovrebbe aiutare il lavoratore a regolare la postazione, riconoscere riflessi o difficoltà di lettura, organizzare correttamente le interruzioni e segnalare i problemi. Indicazioni riferite alle attrezzature realmente utilizzate rendono questi contenuti più facilmente applicabili.

Anche i locali delle postazioni di controllo devono essere valutati

L’interpello richiama inoltre il Titolo II e l’Allegato IV per i locali che ospitano postazioni di controllo, considerando altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

Per gli uffici, il richiamo alla normativa urbanistica vigente impedisce di considerare l’altezza di tre metri come un limite indistintamente applicabile a ogni ambiente.

Cosa verificare in azienda dopo l’Interpello 3/2026

Il chiarimento offre l’occasione per riesaminare le mansioni che comportano l’utilizzo abituale di schermi, comprese quelle di controllo e monitoraggio.

La verifica dovrebbe partire dai tempi effettivi di utilizzo e proseguire con l’esame delle postazioni, delle interruzioni, della formazione e della sorveglianza sanitaria. Se emergono differenze rispetto alle condizioni descritte nel DVR, occorre valutarne le conseguenze e adeguare documentazione e misure di prevenzione.

SQ+ supporta le aziende nella valutazione del rischio videoterminale, nella verifica delle postazioni e nell’aggiornamento del DVR, coordinando gli interventi con l’organizzazione del lavoro e con il medico competente.

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