E’ stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 previsto dall’art.71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, per la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, specificamente previste nell’Allegato VII al D.Lgs. 81/2008, necessarie a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dei seguenti gruppi di attrezzature:
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
Sollevamento persone;
Gas, Vapore, Riscaldamento.
Il Decreto, che di fatto entrerà in vigore il 24 gennaio 2012, prevede e regola le modalità con cui dei nuovi soggetti privati (Organismi di Ispezione di parte terza) a ciò abilitati, potranno sostituirsi agli Enti Pubblici titolari della funzione (INAIL, ASL, ARPA) nel caso in cui questi non provvedano tempestivamente nei termini di 60 giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le verifiche successive.
Tale competenza permetterà di fatto ai soggetti privati di colmare le lacune dello Stato che non riusciva con le proprie forze a provvedere materialmente all’esecuzione della verifica di tutte le attrezzature.