Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/08 riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) durante l’attività lavorativa.
Con ciò si va a normare un settore mai toccato prima d’ora, ed anche poco considerato se si esclude la necessità di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in particolari attività lavorative (saldatura, fonderie, ecc.), e ciò in considerazione, principalmente, della particolare complessità nel valutare tali fonti di rischio.
Le disposizioni normative che disciplinano la tutela dei lavoratori esposti a ROA prevedono una valutazione specifica dei livelli di esposizione, l’adozione di misure di prevenzione e l’effettuazione di una diagnosi preventiva dei possibili danni alla vista e alla cute, conseguenti ad attività nelle quali è presente l’esposizione.
“Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:
- Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni – vedi Punto 5.13) il superamento o meno dei valori limite.
- Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
- Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche (vedi Punti 5.14 e 5.15). Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare (vedi Punto 5.17).
- Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
- Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.
Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA non coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2. Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio da radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN 60825-1 e nelle guide per l’utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R per le varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6”.