Sembrava che la faccenda stesse passando in sordina, fuori dall’attenzione mediatica e popolare. Il fatto è questo: all’inizio dell’anno corrente, con un decreto legislativo il Governo aveva abrogato l’articolo 5 della Legge n. 283 riguardante l’igiene della produzione e della vendita di alimenti e bevande.

Ma per fortuna la rotta è stata invertita per tempo. E con il decreto legge n. 42 emanato a marzo 2021, approvato in extremis e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha evitato l’abrogazione dell’articolo 5 che sarebbe avvenuta ufficialmente il 26 marzo con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 27/2021 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 625/2017.

Capiamo meglio di cosa si tratta e quali sarebbero state le deleterie conseguenze per il mercato alimentare in prima battuta, e per tutti noi di conseguenza.

 

Sommario:

Protezione della sicurezza alimentare: il Presidente Draghi e il decreto 42/21

L’abrogazione dell’art. 5 della Legge 283 e le sue conseguenze

Dal sanitario all’economico: i due principali rischi dell’abrogazione

La posizione del Governo Draghi e il decreto legge n. 42 del 22 marzo 2021

 

L’abrogazione dell’art. 5 della Legge 283 e le sue conseguenze

Come già introdotto, l’articolo 5 della Legge 283 disciplina l’igiene della produzione e della vendita di alimenti e bevande. Si colloca nel secondo livello di tutela e protegge il consumatore dalla vendita e dalla somministrazione di alimenti considerati dannosi per la salute poiché:

  • privati dei propri elementi nutritivi e mescolati con sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da modificarne la composizione naturale
  • in cattivo stato di conservazione
  • con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti
  • con aggiunta di additivi chimici non autorizzati
  • con residui di prodotti tossici utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante

Se sotto l’azione del sopra citato articolo, le condizioni appena elencate erano considerate veri e propri reati, con la sua abrogazione, il rischio paventato riguardava proprio la loro trasformazione in “semplici” illeciti amministrativi cui far fronte con un pagamento tutto sommato vantaggioso e meno gravoso rispetto alle condizioni precedenti.

Se il Governo avesse proceduto lungo questa direzione, in riferimento alla vendita di alimenti e bevande sarebbe rimasto vigente solo il reato contemplato dall’articolo 10, sempre della legge 283, che peraltro non costituisce una fattispecie di frequente applicazione. Si tratta infatti della produzione, vendita o messa in commercio di sostanze alimentari, della carta o degli imballaggi per avvolgerli, degli oggetti di uso domestico o personale, colorati con coloranti non autorizzati.

Dal sanitario all’economico: i due principali rischi dell’abrogazione

I rischi cui tutti noi saremmo incorsi se l’abrogazione dell’articolo 5 fosse stata confermata, sarebbero stati principalmente di due tipologie.

  • Il primo rischio è legato alla sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare significa protezione dalle malattie trasmissibili con gli alimenti, ovvero da quelle malattie che attaccano l’uomo attraverso il cibo contaminato da virus, batteri o parassiti, o ancora da agenti chimici. Sebbene non se ne parli spesso, di queste malattie ne esistono oltre 200 e causano 5000 morti all’anno in Europa. Un ruolo importante nella loro diffusione lo gioca proprio la catena alimentare, sempre più lunga e articolata.

  • Il secondo rischio è di tipo economico.

Vale la regola che niente viene venduto se non è percepito come sicuro e in termini di sicurezza alimentare l’Italia detiene il podio. Siamo l’unico Paese d’Europa che utilizza una parte dell’esercito per i controlli sulle frodi e sui reati alimentari. I carabinieri del NAS, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, corpi speciali come quello Forestale e l’Ispettorato frodi, affiancano il più qualificato schieramento al mondo di controllori: i medici veterinari.

Va da sé che se si allentano i controlli, supportati da strumenti sempre più deboli nel sanzionare le responsabilità connesse al tema sicurezza alimentare, tutto questo lavoro, che in tanti anni è valso un profondo e sentito riconoscimento all’Italia, rischierebbe inevitabilmente di essere inutile.

La posizione del Governo Draghi e il decreto legge n. 42 del 22 marzo 2021

Diciamo pure che il treno dell’abrogazione è stato fermato mentre era in corsa. E per fortuna, potremmo aggiungere! Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi e del Ministro della Giustizia Cartabia è stato infatti emanato, il 22 marzo 2021, il decreto legge n. 42 che annulla l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 27/2021 in programma per il 26 marzo ’21 e recante l’abrogazione del succitato articolo 5.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo ed entrato in vigore a partire dal giorno successivo, il decreto legislativo n. 42 è arrivato giusto in tempo per evitare l’entrata in vigore delle disposizioni abrogatrici previste dal n. 27. Non a caso, il decreto titola: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

C’è un detto popolare che è solito sostenere che la fretta sia una cattiva consigliera, ma in questo caso ha fatto bene il suo lavoro.