Sottoporsi a visita medica è un obbligo per i lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08.
Con riferimento agli obblighi ricadenti sui lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 in materia di osservanza della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, obblighi penalmente sanzionati, l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 23003/2011 relativo alla sorveglianza sanitaria espletata dal Medico Competente in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.
Le attività di sorveglianza sanitaria, oltre ad avere particolare rilievo nella prevenzione, rivestono il carattere della obbligatorietà per i soggetti destinatari, in aderenza alla previsione dell’art. 20, comma 2, lett. i, del D.Lgs. n. 81 del 2008 (“i lavoratori devono […] sottoporsi ai controlli sanitari previsti […] o comunque disposti dal medico competente”).
Il complesso delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 individua in modo specifico e precipuo i ruoli, gli adempimenti e le responsabilità per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si evidenzia che non solo il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti, nell’ambito del ruolo ricoperto, ma anche i lavoratori, al fine di assicurare migliori condizioni lavorative a se stessi ed alle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
In tale contesto, la convocazione tramite posta elettronica del lavoratore per gli accertamenti sanitari, disposta dal Medico Competente e comunicata anche per conoscenza al dirigente della struttura di appartenenza, costituisce un obbligo per il dipendente.
La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare.