Lo scorso 30 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Ministeriale 19 maggio 2022 che entrerà in vigore dal 29 giugno dell’anno corrente.
Il DM contiene la Regola tecnica verticale per la prevenzione degli incendi per gli edifici di civile abitazione.
In questo articolo ci concentreremo nel capire cosa contiene il nuovo DM e in particolare le modifiche effettuate.
Per quale motivo è nata la nuova regola tecnica verticale antincendio?
Gli incendi che hanno caratterizzato gli edifici civili di abitazione hanno portato alla valutazione di nuove misure di sicurezza, soprattutto dall’inserimento nelle facciate elementi tecnologici e performanti che aumentano il rischio di incendi.
Il nuovo DM ha come obiettivo quello di limitare la possibilità di incendi e di prevenirli a meglio.
Cosa si intende per regole tecniche verticali?
Le regole tecniche verticali sono un insieme di norme antincendio che valgono solo per specifiche e singole strutture che sono soggette a controlli di prevenzione.
La norma che entrerà in vigore, nello specifico, modifica il DM del 3 agosto 2015, ovvero il Codice di prevenzione incendi.
La modifica fa riferimento all’inserimento nell’Allegato I, il capitolo V. 14.
Vediamo insieme, nel prossimo paragrafo, quali sono i settori a cui fa riferimento il nuovo capitolo.
Quali sono i settori a cui fanno riferimento?
Il DM 19 maggio 2022 fa riferimento esclusivamente alle nuove realizzazioni con un’altezza maggiore di 24 metri che sono destinate all’abitazione.
Nella stessa categoria però sono compresi anche:
- Magazzini
- Edifici per attività artigianali o commerciali
- Uffici
- Edifici per attività professionali
L’allegato V.14 si compone di 4 aspetti principali
- Campo di applicazione
- Classificazione
- Valutazione del rischio
- Strategia antincendio
Ovviamente la nuova regola tecnica verticale dovrà essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice.
Che cosa contiene il nuovo DM e quali sono gli ambiti della prevenzione antincendio?
Nell’Allegato I del DM 19 maggio 2022 contiene tutte le attività sotto riportate:
- La resistenza e la reazione al fuoco;
- La gestione della sicurezza antincendio;
- Valutazione rischio incendio;
- L’allarme;
- Pianificazione di emergenza;
- Rivelazione;
- L’operatività;
- Misure preventive;
- La classificazione in base alla quota massima dei piani, alla superficie e all’uso;
- Caratteristiche di compartimentazione;
- La sicurezza dei diversi piani sia a livello tecnologico che di servizio;
- vie di esodo
- Strategie e operatività antincendio
L’art.2 del decreto prevede che la nuova Rtv (Regola tecnica verticale) possa essere utilizzata in alternativa alle norme tecniche di prevenzione incendi del DM maggio 1987, n. 246.
Quali sono i principali interventi della Rtv?
La nuova norma delinea gli edifici con codici diversi, questo in base a che siano occupati da soli appartamenti o che ospitino anche altre attività. Inoltre essi, sono ulteriormente raggruppati a seconda della quota massima di piani.
All’interno della Rtv vengono identificati i criteri per la valutazione del rischio e la strategia di antincendio da mettere in atto. Nello stesso capitolo vengono esposte le misure preventive per evitare gli incendi. Importante dunque valutare tutti i lavori di manutenzione e gli interventi che comprendono la facciata degli edifici.
Quali sono le prescrizioni da applicare per gli edifici civili di abitazione?
Come già detto la nuova Rtv del DM 19 maggio 2022, richiede che vengano applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo il livello di prestazione seguendo le prescrizioni del comma 4 che riporta alle indicazioni sostitutive o complementari delle soluzioni adeguate.
Le prescrizioni che devono essere applicate sono:
- Prescrizione del capitolo V.1 che si riferisce alle aree di rischio specifico e le prescrizioni di altre regole tecniche verticali, se pertinenti.
- Prescrizioni del capitolo V.13 per le chiusure d’ambito degli edifici civili.
Ma andiamo a capire cosa si intende per chiusura d’ambito degli edifici civili che non è altro che la frontiera esterna dell’edificio. Dunque, la norma riguarda tutte le caratteristiche che devono avere le facciate e le coperture degli edifici civili che devono essere adibiti in base alla struttura di riferimento.
Questa Rtv è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso Aprile con il DM 30 marzo 2022 e come già detto, rappresenta il C. 13 del Codice di prevenzione incendi.
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