I ponteggi sono strutture provvisionali diffusamente usate in ambito edile. La presenza dei ponteggi durante le diverse fasi di lavorazione è necessaria per tutti i lavori in quota svolti a un’altezza superiore ai due metri rispetto a un piano stabile. La loro finalità è infatti quella di evitare la caduta di uomini e di oggetti dall’alto, garantendo così la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera e di chiunque transiti in prossimità del cantiere.

Per questo motivo tali strutture devono essere realizzate seguendo delle specifiche direttive stabilite dalla legge. In questo articolo il nostro intento è di analizzare per l’appunto le norme di sicurezza per i ponteggi nelle relative linee guida essenziali. Addentriamoci nel merito della scoperta di alcune di queste norme.

 

Sommario:

Norme di sicurezza per i ponteggi: linee guida essenziali

Ponteggi e normativa di sicurezza: la legge quadro di riferimento

Ponteggio a norma di sicurezza: le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008

Normativa sulle reti di sicurezza per i ponteggi

Piano di sicurezza per i ponteggi

Ponteggio autosollevante e sicurezza

Sicurezza sul lavoro e ponteggi: risolvi ogni dubbio con una consulenza ad hoc

 

Ponteggi e normativa di sicurezza: la legge quadro di riferimento

Il tema della sicurezza sul lavoro rispetto ai ponteggi trova il suo primo e più importante punto di riferimento normativo nel Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Qui, all’articolo 122, Sezione IV, si stabilisce che “nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

Il Testo Unico traccia inoltre le direttive da seguire per realizzare un ponteggio a norma di sicurezza.

 

Ponteggio a norma di sicurezza: le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008

Un ponteggio a norma di sicurezza deve seguire le specifiche indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 81/2008. Le direttive da applicare spaziano dall’altezza dei montanti fino alla larghezza delle andatoie.

Tra i punti di primaria importanza da seguire rientrano, ad esempio:

  • il rispetto delle distanze dei vari elementi del ponteggio dall’edificio;
  • la presenza dei dispositivi di sicurezza fondamentali per proteggere dalla caduta di oggetti e di persone dall’alto;
  • la disposizione degli ancoraggi, ossia gli appositi sistemi che vincolano i ponteggi a una struttura idonea, in modo tale da impedirne il movimento, assicurandone così la stabilità contro il ribaltamento e la caduta.

La normativa stabilisce inoltre che per tutti i lavoratori coinvolti nell’opera edile viga l’obbligo di adottare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I DPI possono variare in base alle diverse lavorazioni che interessano l’edificio su cui è stato installato il ponteggio.

 

Normativa sulle reti di sicurezza per i ponteggi

Come abbiamo anticipato poc’anzi, un ponteggio a norma di sicurezza deve prevedere la presenza di appositi dispositivi per proteggere dalla caduta di oggetti e di persone dall’alto. È il caso delle reti di sicurezza per i ponteggi che rientrano nel ventaglio di dispositivi di protezione collettiva (DPC) utilizzati per la prevenzione in campo edile.

A di là del D.Lgs. 81/2008, alle reti di protezione possono essere applicate ulteriori disposizioni normative, nello specifico la UNI EN 1263-1: 2015 e la UNI EN 1263-2: 2015. Tali norme stabiliscono in primo luogo i requisiti che le reti di sicurezza devono possedere per garantire la loro funzione, ovvero l’arresto della caduta del lavoratore o di oggetti dall’alto.

La UNI EN 1263-2: 2015 stabilisce inoltre i requisiti di sicurezza per il posizionamento delle reti di sicurezza per i ponteggi in conformità al manuale di istruzioni del fabbricante e alle specifiche di prodotto.

 

Piano di sicurezza per i ponteggi

Come stabilito nell’articolo 134 del D.Lgs. 81/08, nei cantieri dove vengono utilizzati dei ponteggi deve essere sempre tenuta una copia del PiMUS, acronimo che sta per “Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio”. Il PiMUS non va inteso come documento di valutazione dei rischi, che all’interno di un cantiere è rappresentato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

Il PiMUS va invece considerato come un piano di sicurezza per i ponteggi di tipo operativo, che i lavoratori e gli addetti coinvolti in un cantiere sono chiamati a seguire per tutte le operazioni relative ai ponteggi. Il documento deve essere di conseguenza messo a disposizione non solo di chi si occupa delle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi ma anche di tutti i lavoratori che li utilizzeranno.

La normativa prevede che questo piano di sicurezza per i ponteggi debba essere redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio. Inoltre, nell’ipotesi in cui in corso d’opera si rendano necessarie delle modifiche al ponteggio, il PiMUS deve essere aggiornato con le nuove disposizioni.

L’obiettivo del documento è di garantire la sicurezza:

  • di tutto il personale addetto alle varie attività correlate all’uso dei ponteggi;
  • di chiunque possa essere coinvolto a vario titolo nelle operazioni, a partire da altri lavoratori del cantiere fino ai fruitori dello stabile.

In base a quanto stabilito dalle norme di sicurezza per i ponteggi, l’obbligo di redigere il PiMUS, che deve essere firmato da un tecnico, ricade sul datore di lavoro.

La normativa stabilisce che questo piano di sicurezza per i ponteggi sia obbligatorio quando si ricorre alle seguenti tipologie di strutture:

  • ponteggi metallici fissi;
  • impalcati;
  • ponteggi realizzati con elementi in legno.

Ci sono tuttavia dei casi il documento non va redatto. Nello specifico, il PiMUS non è obbligatorio per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:

  • ponti su ruote;
  • ponti su cavalletti;
  • parapetti.

 

Ponteggio autosollevante e sicurezza

Nel quadro generale che stiamo tracciando sui ponteggi e sulla normativa di sicurezza a essi correlata, abbiamo deciso di soffermarci anche sul ponteggio autosollevante.

Rispetto al ponteggio autosollevante e alla sicurezza, è innanzitutto opportuno sapere che questa particolare struttura è considerata per legge una macchina. In base all’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, per poter utilizzare un ponteggio autosollevante sono quindi previsti una formazione e un addestramento specifici.

Quando in un cantiere si fa uso di un ponteggio autosollevante, la normativa dispone inoltre una serie di verifiche da effettuare all’inizio di ogni di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. Trattandosi di un piano di lavoro motorizzato, si stabilisce l’obbligo di appurare che:

  • le basi di appoggio risultino stabili;
  • i comandi, il segnalatore acustico e il pulsante di emergenza funzionino correttamente;
  • l’ancoraggio all’edificio sia solido;
  • i limitatori di corsa funzionino, tanto in salita quanto in discesa;
  • il blocco meccanico funzioni adeguatamente.

Accanto alle verifiche, vi sono ulteriori norme che regolano l’uso del ponteggio autosollevante e la sua sicurezza. L’articolo 124 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 stabilisce che in fase di esecuzione dei lavori debba essere tassativamente vietato sovraccaricare l’impalcato.

Tra i vari obblighi, il Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro come modificato dal D.Lgs. n.106/09 dispone inoltre che:

  • al termine di ciascun turno di lavoro si debba riportare a terra il ponteggio autosollevante, provvedendo a scollegarlo elettricamente;
  • il montaggio e lo smontaggio della struttura debba essere effettuato da personale esperto;
  • l’area circostante al ponteggio autosollevante debba essere adeguatamente perimetrata con segnalazioni e parapetti, al fine di tenere lontane le persone non addette ai lavori;
  • sia stabilito il divieto tassativo di salire o di scendere lungo i tralicci;
  • i lavoratori della fase coordinata non debbano avvicinarsi al ponteggio autosollevante finché quest’ultimo è in uso;
  • prima di movimentare il piano si provveda a comunicare in ogni occasione la manovra, verificando nel contempo l’assenza di ostacoli.

 

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