Il Dlgs 81/08, all’articolo 28 che descrive l’Oggetto della valutazione dei rischi, indica chiaramente che:
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tale decreto – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – dà precise indicazioni circa la prevenzione e la protezione della salute delle lavoratrici in gravidanza o madri. Vengono indicate le mansioni vietate in caso di gravidanza, come effettuare la valutazione dei rischi, gli obblighi riguardanti il congedo per maternità o paternità ecc…
Sicurezza sul lavoro per le donne
Nel 2010 il Ministero del Lavoro ha pubblicato un opuscolo – Sicuramente Noi, donne e sicurezza sul lavoro– che indica tutti i riferimenti normativi che riguardano le donne e la sicurezza sul lavoro, in particolare l’incidenza degli infortuni in base al sesso. Le donne subiscono meno infortuni degli uomini. I settori in cui le donne sono maggiormente colpire da incidenti sono il lavoro domestico (89.3%) e la sanità (74,5%), settori in cui i lavoratori sono per lo più donne. È anche vero che generalmente le donne lavorano in ambiti generalmente più sicuri (servizi, amministrazione…) e meno nell’industria o nell’edilizia, dove i rischi sono certamente maggiori.
La normativa europea per la sicurezza sul lavoro chiede di tenere conto delle differenze di genere nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure preventive e nell’organizzazione del lavoro. Esistono infatti degli aspetti della vita lavorativa che possono essere considerati un rischio più per la donna che per l’uomo, parliamo ad esempio di molestie sessuali, discriminazione e partecipazione ai processi decisionali. Il datore di lavoro, con il Testo Unico, è tenuto a considerare anche questi aspetti e farvi fronte per garantire un’uguaglianza di genere di fronte alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.
Sicurezza sul lavoro in gravidanza
Per ciò che concerne il periodo di gravidanza e maternità, oltre al già citato DLgs 151/2001 e alle disposizioni del DLgs 81/08, è possibile fare riferimento a un opuscolo della Regione Toscana che riassume in maniera chiara e facilmente memorizzabile quali sono i rischi a cui sono sottoposte le donne in gravidanza quando si trovano a lavoro e soprattutto quali sono le mansioni che bisogna evitare.
Le attività lavorative vietate in gravidanza sono:
- Stare in piedi a lungo
- Sollevare o trasportare pesi
- Svolgere attività faticose
- Stare in ambienti caldi, freddi, rumorosi
- Lavorare con impianti o attrezzature che producono vibrazioni o radiazioni
- Lavorare su mezzi di trasporto
- Lavorare di notte
Esistono poi una serie di sostanze chimiche che possono essere nocive se inalate o se vi si entra in contatto e questo fino ai 7 mesi di vita del bambino, il consiglio è quello di richiedere la consulenza del medico competente per avere una lista completa di tali sostanze. Lo stesso dicasi per le infezioni, qualora si lavori nel settore della sanità o a contatto con animali e bambini.
Altro documento della Regione Toscana fa un excursus su tutta la normativa riguardante gravidanza e sicurezza sul lavoro. Fra i vari capitoli c’è anche quello che spiega i compiti che devono svolgere le varie figure preposte alla sicurezza sul lavoro.
Medico competente
È tenuto valutare i fattori di rischio che possono incidere sulla salute della gestante e del nascituro, non solo quelli derivati da comuni fattori di nocività, ma anche l’organizzazione del lavoro, i fattori di disagio e l’ergonomia della postazione di lavoro. Inoltre il medico competente, così come indicato dal DLgs 151/2001,si deve esprimere, in caso di richiesta, sulla possibilità di posticipare dal settimo all’ottavo mese l’allontanamento obbligatorio dal lavoro. Altro importante compito è quello di offrire, durante le visite mediche successive all’assunzione, informazioni sui rischi e sulla procedura da seguire in caso di gravidanza. Il medico competente che durante una visita viene a conoscenza della gravidanza di una lavoratrice esposta a fattori di rischio deve collaborare con il datore di lavoro per cambiarle mansione, in queste situazioni è sbagliato (e quindi passibile di ricorso) il giudizio di “non idoneità alla mansione specifica”. La gravidanza non è una malattia, ma può essere una ragione per non svolgere specifiche attività lavorative pericolose.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS
L’RLS deve assicurarsi che vengano portati a termine tutti gli adempimenti richiesti dalla legge in caso di presenza di lavoratrice in gravidanza e deve indirizzare la lavoratrice verso gli enti competenti qualora ciò non accada. Affinché possa svolgere questo importante compito di supporto deve conoscere la valutazione dei rischi per lo stato di gravidanza, deve essere informato sulle conseguenze della valutazione nel singolo caso e deve verificare che siano state fornite le informazioni alle lavoratrici sui rischi specifici.
Fonte: Lavoro.Gov