Il regolamento UE 1169/11 che entrerà in vigore il 13 Dicembre 2016 emana che le nuove etichette dovranno riportare:
- data di scadenza sia sulla confezione esterna che sulle singole mono-porzioni preconfezionate;
- tabella nutrizionale La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;
- luogo di provenienza per tutte le carni con luogo di allevamento e macellazione;
- leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm);
- soggetto responsabile ovvero l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
- modalità di indicazione degli allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- nanomateriali : la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti ;
Inoltre per i prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorrerà riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
Per gli acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto.
Per gli oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
Altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi
Sono esenti:
- i prodotti alcolici,
- le acque,
- le spezie e piante aromatiche,
- il sale ed i suoi succedanei,
- gli edulcorati da tavola,
- estratti di caffè di cicoria il caffè di tutti i tipi in grani e macinati,
- prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti,
- gli infusi di tutti i tipi anche aromatizzati,
- aceti e loro succedanei,
- gli aromi, additivi alimentari,
- i coadiuvanti tecnologici,
- gli enzimi alimentari,
- le gelatine,
- i composti di gelificazione per marmellate (es. Agar-agar)
- i lieviti,
- i prodotti trasformati tramite sola maturazione con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti,
- le gomme da masticare,
In ultimo molto importante saranno esenti dall’etichettatura:
- Gli alimenti confezionati in imballi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di cm2 25
- Gli alimenti, anche confezionati in materia artigianale, forniti dirottamente dal fabbricante, di piccole quantità di prodotti, al consumatore finale o a strutture di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Per questi ultimi, varranno le prescrizioni/leggi attualmente in vigore.