Un intervento sul tema della sicurezza dei lavoratori negli alberghi si sofferma sui rischi di natura elettrica. Le indicazioni della normativa, le conseguenze di sovraccarichi e cortocircuiti e l’uso adeguato dell’impianto elettrico.
Sono molti gli incendi che avvengono nelle strutture alberghiere in Italia. Secondo un dato elaborato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno sono stati ben 2713 dal 1996 al 2006. E da altre rilevazioni tratte da TuttoNormel (incendi di grande rilevanza negli alberghi, 1990/2001) riguardo alle cause d’innesco, nel 18% dei casi l’innesco deriva da problemi elettrici (nel 53% dei casi le cause dell’incendio sono rimaste invece indeterminate).
Partendo da questi dati torniamo a parlare di sicurezza negli alberghi e nelle strutture ricettive con riferimento al convegno “ Ospitalità e sicurezza per tutti” che si tenuto il 22 aprile 2015 a Milano, presso il Centro per la Cultura della Prevenzione.
Il tema del rischio elettrico è stato affrontato nell’intervento “La sicurezza degli impianti elettrici” a cura dell’Ing. Massimo Rho dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano.
Riguardo alle prescrizioni legislative si segnala che “il rischio nel settore elettrico è valutato in sede normativa internazionale, dove viene anche concordato in modo consensuale il livello di sicurezza accettabile e la conseguente regola dell’arte”.
E il datore di lavoro dovrà in particolare compiere “tutte le azioni necessarie a garantire:
- la realizzazione a regola d’arte di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
- il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
- l’ adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza”.
Riportiamo a livello normativo alcune indicazioni tratte dal D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio di natura elettrica (Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche):
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. |
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Sono inoltre riportate dall’autore alcune indicazioni tratte dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/2008, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici”:
Articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario
(…) |
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L’intervento, che riporta anche riferimenti a norme tecniche e indicazioni sulla dichiarazione di conformità e sulla dichiarazione di rispondenza, raccoglie infine alcune indicazioni sull’uso adeguato degli impianti elettrici:
- “accertarsi che l’apparecchio fornito sia dotato di certificazioni, omologazioni, garanzie, istruzioni d’uso;
- utilizzare l’apparecchio secondo le istruzioni;
- non manomettere gli apparecchi e/o gli impianti (qualsiasi lavoro deve essere affidato a ditta specializzata, come prescritto dal DM 37/2008);
- non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici;
- non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i limiti della presa stessa;
- collegare l’apparecchio a una presa di corrente idonea 10A (alveoli della presa più piccoli) o 16A (alveoli della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della spina (diametro degli spinotti)”.
L’intervento si conclude ricordando che i sovraccarichi dipendono dal fatto che “il cavo percorso da una corrente eccessiva aumenta progressivamente la sua resistenza (con l’aumento della temperatura) fino a che non riesce più a smaltire tutto il calore nell’ambiente circostante e brucia”. E nelle slide, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate diverse immagini esemplificative delle conseguenze dei cortocircuiti.
“La sicurezza degli impianti elettrici” a cura dell’Ing. Massimo Rho (Asl Milano), intervento al convegno “Ospitalità e sicurezza per tutti” (formato PDF, 1.68 MB).
Fonte: Punto Sicuro