Sono stati pubblicati nella GU di ieri 23 settembre ed entreranno in vigore oggi gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). Eccoli qui elencati (i quattro decreti attuativi in GU).

Come annunciato, questa rubrica ospiterà alcuni approfondimenti sulle materie di maggior rilievo e di più diffuso interesse nel settore.

Il primo riguarda le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (DLgs 149/2015). Il suo contenuto è sistemato in 12 articoli: l’ Ispettorato nazionale del lavoro (le sue funzioni e attribuzioni, i suoi organi, le sue attribuzioni, la sua organizzazione e il suo funzionamento), l’organizzazione del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail.

L’art. 12 definisce le disposizioni per l’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro*. Altri articoli raccolgono le disposizioni in materia di personale, di risorse finanziarie, di rappresentanza in giudizio.

L’analisi dettagliata del primo articolo consente di conoscere che l’Ispettorato nazionale del lavoro è stato voluto dal legislatore per:

  1. razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro;
  2. evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Il nuovo organismo è un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail svolgendo le attività ispettive attraverso tutto il personale con compiti di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale già esercitati da questi soggetti.

Per assicurare omogeneità operative, ai funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro**.Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l’Ispettorato ha autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. E’ sottoposto al controllo della Corte dei conti***.

L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

* Ce ne eravamo occupati già il 17 giugno con un articolo al quale rinviamo.
** Ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del DLgs 124/2004 e alle medesime condizioni di legge.
*** Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. 20 del 14 gennaio 1994.