La materia degli infortuni professionali è piuttosto complessa: i fattori in gioco sono davvero tanti, nonché le clausole burocratiche da soddisfare per poter parlare di indennizzo da parte dell’INPS.

A tal proposito, quello degli infortuni in itinere merita un approfondimento ad hoc.

E infatti è l’argomento di cui parleremo oggi. Chiariremo cosa si intende per infortunio in itinere, quali sono i casi di indennizzo e quali no. Infine faremo un breve cenno alla certificazione della menomazione, chiarendo di cosa si tratta e quali dati deve necessariamente contenere.

 

SOMMARIO:

Infortunio in itinere: cosa sapere per farsi trovare preparati

La definizione di infortunio in itinere

Indennizzo per infortunio in itinere: sì o no? Ecco i casi da conoscere

  1. I 2 casi più comuni che prevedono l’indennizzo
  2. Le situazioni escluse dall’indennizzo per infortunio in itinere
  3. Luogo di lavoro: una definizione ad ampio raggio

La certificazione di menomazione: cos’è e cosa contiene

 

La definizione di infortunio in itinere

Trattandosi di un caso a sé stante nel merito dell’ampia materia che riguarda gli infortuni professionali, l’infortunio in itinere ha una sua ben specifica definizione. Ed è definito come l’incidente che occorre durante il tragitto casa-lavoro.

L’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, contenente le Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quello che fornisce la definizione giuridica dell’infortunio in itinere.

In soldoni, l’informazione cruciale da tenere a mente è la seguente: l’infortunio che si verifica lungo il tragitto casa-lavoro è considerato alla stregua di un evento verificatosi “in occasione” del lavoro. Per questo motivo, soprattutto se il lavoratore riporta lesioni, l’INAIL prevede il riconoscimento di un indennizzo sotto forma di una somma capitale o di una rendita.

È ovvio che tale riconoscimento è condizionato alla gravità delle lesioni riportate e alla presenza di specifiche condizioni che andremo a dettagliare meglio nel paragrafo seguente.

 

Indennizzo per infortunio in itinere: sì o no? Ecco i casi da conoscere

Non tutti gli infortuni in itinere comportano il riconoscimento dell’indennizzo economico da parte dell’INAIL. Inoltre, ciò che comunemente viene definito come “luogo di lavoro” ha un’accezione più ampia rispetto al pensiero comune e include anche luoghi differenti dallo stabile fisico del proprio ufficio. Approfondiamo meglio questi tre aspetti.

1.     I 2 casi più comuni che prevedono l’indennizzo

Due dei più comuni casi che prevedono l’indennizzo sono quelli interessati dall’occorrenza di un incidente lungo:

  • il percorso abituale casa-lavoro oppure lungo il tragitto che collega due posti di lavoro nell’ipotesi che il lavoratore svolga due o più lavori
  • il percorso lavoro-luogo in cui il lavoratore consuma i propri pasti, sia in andata sia in ritorno, nell’ipotesi di assenza del servizio mensa

E ancora, nella situazione in cui il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, è vincolante il fatto che tale uso sia considerato indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa. A tal riguardo, si individuano 3 principali cause di necessità di utilizzo del mezzo privato:

  • distanza casa-luogo di lavoro superiore a 1 km
  • distanza fermata del mezzo pubblico-casa oppure fermata del mezzo pubblico-luogo di lavoro superiore a 1 km
  • risparmio di tempo per recarsi sul luogo di lavoro superiore ad almeno 1 ora rispetto all’uso dei mezzi di trasporto pubblico

È importante tenere presente che con mezzo privato si intende sia l’automobile, sia la bicicletta, sia il percorso a piedi.

2.     Le situazioni escluse dall’indennizzo per infortunio in itinere

Come già anticipato, esistono anche dei casi di non indennizzo a fronte dei quali l’INAIL non riconosce l’occorrenza dell’incidente. Questi sono legati alla sussistenza di due specifiche circostanze che possono causare il sinistro:

  • utilizzo di alcool, psicofarmaci o sostanze stupefacenti e allucinogeni non a uso terapeutico, che possono compromettere l’attenzione durante la guida
  • scelta autonoma del lavoratore di deviare dall’abituale tragitto casa-lavoro

3.     Luogo di lavoro: una definizione ad ampio raggio

In termini generali, quando si pensa al luogo di lavoro si tende a costruire nella nostra mente l’immagine di un ufficio fisico presso cui il lavoratore si reca per svolgere le sue mansioni.

Parlando di infortuni, invece, il luogo di lavoro non è solamente quello in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere la propria attività. Ma è anche il luogo in cui lo stesso può recarsi per motivi complementari e sempre collegati al lavoro.

Due classici esempi di motivi complementari sono la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, oppure la presenza in cantieri e sedi distaccate dall’azienda datrice.

 

La certificazione di menomazione: cos’è e cosa contiene

Gli infortuni possono causare conseguenze fisiche, e purtroppo a volte anche menomazioni.

In caso di una menomazione fisica a carico del lavoratore come conseguenza di un infortunio in itinere, ai fini dell’indennizzo è necessario che ci sia un medico a certificare la presenza della menomazione.

Questa quindi sarà assoggettata al rilascio di una certificazione, chiamata appunto certificazione della menomazione, e che dovrà contenere:

  • la diagnosi
  • il numero dei giorni di inabilità temporanea

Entrambi questi parametri saranno infatti valutati ai fini dell’indennizzabilità.

La corretta compilazione di tale certificazione è quindi di grande importanza, considerando poi che andrà inoltrata all’INAIL per il disbrigo della pratica di indennizzo.