Formazione sicurezza 2026: dal 19 maggio valgono solo le nuove regole

Dal 19 maggio 2026 è terminato il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per tutti i corsi avviati da questa data non è quindi più possibile applicare le modalità organizzative previste dai precedenti Accordi: entrano pienamente in vigore le nuove regole su soggetti formatori, progettazione, verifiche finali, documentazione, videoconferenza e gestione dei percorsi formativi.

Il chiarimento del Ministero sul periodo transitorio

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ha riordinato in un unico testo la disciplina della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Uno dei dubbi principali riguardava proprio il periodo transitorio di dodici mesi.

Sul punto è intervenuto direttamente il Ministero del Lavoro con la FAQ n. 45, chiarendo che tra il 19 maggio 2025 e il 19 maggio 2026 era ancora possibile avviare corsi secondo le disposizioni dei precedenti Accordi abrogati.

Il Ministero precisa però anche il passaggio decisivo: le nuove disposizioni sono obbligatorie per tutti i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.

La data rilevante è quindi quella di avvio del corso.

Un corso iniziato nel periodo transitorio poteva seguire le precedenti disposizioni; un corso iniziato dal 19 maggio 2026 deve invece rispettare integralmente il nuovo Accordo.

Per aziende, enti di formazione e consulenti non esiste quindi più la possibilità di scegliere quale disciplina applicare.

Non cambia soltanto la durata dei corsi

Il nuovo Accordo non interviene esclusivamente sui programmi o sulla durata della formazione.

Il cambiamento riguarda l’intero processo formativo, dalla progettazione iniziale fino alla verifica dell’apprendimento e alla conservazione della documentazione.

L’obiettivo dichiarato dell’Accordo è infatti quello di uniformare non soltanto i contenuti minimi dei corsi, ma anche le modalità di verifica finale dell’apprendimento e di controllo dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Questo significa che, dal 19 maggio 2026, non è più sufficiente verificare che un corso abbia una durata formalmente corretta: occorre controllare anche chi lo organizza, come viene progettato, come vengono registrate le presenze e come viene verificato l’apprendimento.

Soggetti formatori: attenzione a chi organizza il corso

Uno dei primi aspetti da controllare riguarda il soggetto formatore.

Il nuovo Accordo individua espressamente quali soggetti possono organizzare ed erogare i diversi percorsi formativi.

La verifica del soggetto formatore diventa quindi un passaggio preliminare importante, soprattutto quando l’azienda affida la formazione a soggetti esterni.

Un attestato, da solo, non consente infatti di valutare la corretta organizzazione del percorso.

Per i corsi avviati dal 19 maggio 2026 è opportuno verificare che il soggetto che ha organizzato la formazione rientri tra quelli ammessi dall’Accordo e che siano rispettati tutti i relativi obblighi documentali.

Progetto formativo e organizzazione del corso

Ogni corso deve essere inserito all’interno di un processo formativo strutturato.

Il nuovo sistema attribuisce particolare importanza al progetto formativo, che deve consentire di individuare gli obiettivi del corso, i contenuti, le modalità didattiche, le caratteristiche dei partecipanti e le modalità utilizzate per verificare l’apprendimento.

Non si tratta quindi più soltanto di predisporre un calendario delle lezioni.

La progettazione deve essere coerente con il percorso previsto dall’Accordo e deve essere documentabile.

Anche la frequenza assume particolare importanza: per essere ammesso alla verifica finale il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste.

Verifica finale obbligatoria

Uno degli aspetti più importanti del nuovo Accordo riguarda la verifica finale dell’apprendimento.

Il principio è esplicito: la verifica deve essere prevista nei percorsi formativi e negli aggiornamenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo elemento rende il nuovo sistema più rigoroso rispetto a molte prassi utilizzate in passato.

Non è quindi sufficiente registrare la presenza del partecipante e rilasciare l’attestato.

La verifica deve essere effettuata secondo modalità coerenti con il corso e il relativo esito deve essere documentato.

Il soggetto formatore deve inoltre predisporre un verbale della verifica finale, che diventa parte integrante della documentazione del percorso.

Il fascicolo del corso

Il nuovo Accordo introduce una gestione documentale più strutturata della formazione.

Per ogni percorso deve essere disponibile un fascicolo del corso, all’interno del quale devono essere conservati i principali documenti che permettono di ricostruire come la formazione è stata organizzata e svolta.

Tra questi rientrano, a seconda del percorso:

  • progetto formativo;
  • registro delle presenze;
  • documentazione relativa alle verifiche;
  • verbale finale;
  • attestati rilasciati.

La documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni.

Le FAQ ministeriali hanno inoltre chiarito che l’obbligo di custodia dipende dal soggetto formatore individuato per il singolo corso: può quindi ricadere sul datore di lavoro, quando questo opera come soggetto formatore nei casi previsti, oppure sul soggetto formatore esterno.

Videoconferenza sincrona: non basta collegarsi online

Il nuovo Accordo disciplina anche in maniera più precisa la videoconferenza sincrona.

Questa modalità può essere utilizzata nei casi consentiti ed è sostanzialmente equiparata alla formazione in presenza, fatta eccezione per le attività nelle quali è necessario svolgere addestramento o prove pratiche.

La formazione in videoconferenza deve però garantire un’effettiva partecipazione.

Il soggetto formatore deve quindi adottare sistemi e procedure che consentano di identificare i partecipanti, verificarne la presenza, garantire l’interazione con il docente e gestire correttamente le verifiche di apprendimento.

Di conseguenza, un semplice collegamento tramite piattaforma online non è sufficiente se non viene inserito all’interno di un processo formativo correttamente organizzato e documentato.

Nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Una delle principali novità del nuovo Accordo riguarda direttamente il datore di lavoro.

È stato introdotto uno specifico percorso formativo della durata minima di 16 ore, destinato ai datori di lavoro indipendentemente dal fatto che svolgano o meno direttamente il ruolo di RSPP.

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri è inoltre previsto uno specifico modulo aggiuntivo.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al precedente sistema.

Il nuovo percorso affronta gli aspetti giuridici, organizzativi e gestionali della prevenzione, con l’obiettivo di fornire al datore di lavoro gli strumenti necessari per esercitare consapevolmente il proprio ruolo all’interno del sistema aziendale di prevenzione.

Per i datori di lavoro già operativi sono previsti specifici termini transitori per completare la nuova formazione: è quindi opportuno che le aziende verifichino già oggi la propria situazione e programmino il corso senza attendere l’approssimarsi della scadenza.

Formazione sulle attrezzature: nuove categorie

Il nuovo Accordo interviene anche sui percorsi previsti dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Alle attrezzature già disciplinate sono state aggiunte nuove categorie, tra cui:

  • macchine agricole raccogli-frutta;
  • caricatori per la movimentazione di materiali;
  • carriponte.

Per queste attrezzature sono stati introdotti specifici percorsi abilitanti.

La stessa FAQ ministeriale sul periodo transitorio ricorda che, per queste nuove attrezzature, i corsi dovevano essere frequentati e conclusi entro il termine dei dodici mesi previsto dall’Accordo, applicando già il nuovo sistema formativo.

Cosa devono controllare oggi le aziende

Da maggio 2026 il controllo della formazione non può più limitarsi alla presenza dell’attestato.

Quando viene organizzato o acquistato un corso, l’azienda dovrebbe verificare almeno:

la legittimazione del soggetto formatore, la corretta progettazione del percorso, i requisiti dei docenti, la durata e i contenuti previsti, la percentuale minima di frequenza, la verifica finale dell’apprendimento e la relativa documentazione.

Lo stesso controllo deve essere effettuato con particolare attenzione per i corsi svolti in videoconferenza e per quelli che prevedono moduli pratici o utilizzo di attrezzature.

Questo aspetto è particolarmente importante anche nella gestione dei fornitori di formazione: un attestato formalmente corretto non sana necessariamente un percorso formativo organizzato in violazione dell’Accordo.

Dal 19 maggio 2026 il nuovo Accordo è pienamente operativo

Il 19 maggio 2026 rappresenta quindi uno spartiacque preciso.

Il periodo nel quale vecchie e nuove regole potevano convivere è terminato. Per i corsi iniziati da questa data deve essere applicato il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Per le aziende è quindi opportuno rivedere procedure interne, modalità di affidamento dei corsi, documentazione richiesta ai fornitori e programmazione delle scadenze formative.

La formazione sulla sicurezza non deve essere considerata soltanto come un insieme di attestati da archiviare, ma come un processo che deve essere progettato, svolto, verificato e documentato correttamente.

SQ+ supporta aziende e professionisti nella gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla verifica delle scadenze alla pianificazione dei percorsi formativi, fino all’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

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