È in arrivo una vera e propria mini-riforma in tema di sicurezza sul lavoro, particolarmente nel settore della formazione. La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 hanno dato il via a una mini-riforma che stabilisce nuove regole nella formazione sulla sicurezza sul lavoro che riguardano i corsi rivolti a preposti, datori di lavoro, personale antincendio e dirigenti.
Con l’articolo di oggi ci addentriamo nelle novità che interessano l’anno corrente facendo chiarezza sulle modalità di attuazione delle nuove regole nel periodo di passaggio.
Sommario:
Formazione sulla sicurezza sul lavoro: in arrivo la mini-riforma con le nuove regole
Novità per preposti e dirigenti
Datore di lavoro: nuovo obbligo formativo
Nuove regole anche per gli addetti antincendio
Novità per preposti e dirigenti
Le prime novità della mini-riforma interessano i corsi di formazione per preposti e dirigenti, difatti, il nuovo comma 7 – ter introdotto dalla legge n. 215 stabilisce che tutti i dirigenti e i preposti devono ricevere una formazione e degli aggiornamenti ricorrenti secondo l’Accordo Stato Regioni messo in atto entro il 30 giugno 2022.
Entrando nello specifico per i preposti i corsi di formazione devono avvenire solo ed esclusivamente in presenza e quelli di aggiornamento devono avvenire ogni due anni.
In attesa dell’Accordo Stato Regioni i corsi possono essere svolti ancora in eLearning e l’aggiornamento mantiene un periodo di cinque anni.
Datore di lavoro: nuovo obbligo formativo
La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto novità anche nella formazione per i datori di lavoro introducendo l’obbligo formativo per quest’ultimi.
Se ad oggi dovevano fare formazione solo i datori di lavoro che eseguivano personalmente le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP), oggi, con la nuova mini-riforma, una corretta formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro spetta a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal fatto che svolgano o meno i compiti propri del RSPP.
Sarà L’Accordo Stato Regioni a prevedere durata e contenuti dei corsi.
Nuove regole anche per gli addetti antincendio
Le novità introdotte dalla mini-riforma riguardano anche gli addetti antincendio, stabilite non dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ma dal decreto ministeriale entrato in vigore qualche mese prima, esattamente il 2 settembre 2021.
In tema di formazione sulla sicurezza anche i corsi per gli addetti antincendio hanno subìto variazioni, per prima cosa si è fatta una suddivisione dei corsi per categorie in base al rischio aziendale, se basso, medio o alto e poi si è fatta una suddivisone anche in base al livello.
Infine sono stato cambiati i contenuti e la durata dei corsi secondo lo schema seguente:
- Livello 1 – formazione di 4 ore (2 ore di teoria e 2 ore di pratica) + aggiornamento quinquennale di 2 ore (pratica)
- Livello 2 – formazione di 8 ore (5 ore di teoria e 3 ore di pratica) + aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore teoria e 3 ore di pratica)
- Livello 3 – formazione di 16 ore (12 ore di teoria e 4 ore di pratica) + aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore teoria e 3 ore di pratica)
Per concludere, è stata introdotta la possibilità di effettuare i corsi in videoconferenza sincrona per i moduli teorici.