Lo scorso 29 aprile, la Corte di Cassazione ha preso in esame il caso di un imprenditore che rivestiva una doppia figura:
- Direttore dello stabilimento/datore di lavoro
- RSPP (Responsabile di servizio di prevenzione e protezione)
L’uomo preso in causa è stato condannato per omicidio colposo aggravato, in quanto, un suo dipendente è morto schiacciato dalla coclea di un mescolatore a pale durante un operazione di manutenzione. L’uomo, è ritenuto responsabile in quanto la morte dell’operaio è stata causata dalla violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
L’imprenditore accusato, si è rivolto alla Suprema Corte per contestare la qualifica di datore di lavoro, giustificandosi della qualifica in merito alla decisione del consiglio di amministrazione che gli affida esclusivamente il compito in materia amministrativa.
Prima di prendere in esame la sentenza però, è opportuno spiegare i ruoli delle due figure.
Entrambi sono incarichi che detengono determinate responsabilità:
- Il datore di lavoro ha una funzione organizzativa, gestionale e decisionale;
- L’ RSPP, invece, svolge un compito prettamente interlocutorio e consultivo.
Dunque, i due compiti non dovrebbero sovrapporsi. Le due figure dovrebbero invece interloquire tra loro, aggiornarsi in modo da poter cooperare, così da garantire maggior sicurezza.
La Corte Suprema e la sentenza del 29 aprile: i due ruoli devono essere separati
La Corte di Cassazione ha messo in evidenza durante la sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, l’opportunità di non cumulare la figura di datore di lavoro con quella della RSPP.
La Corte Suprema ha espresso che le due figure devono spettare a due soggetti diversi, in quanto le qualifiche e le funzioni dei due ruoli sono differenti, e devono essere mantenute separate per non destare confusione. Inoltre, un’unificazione delle due funzioni in un’unica figura creerebbe confusione nell’ordinamento aziendale e la concentrazione di tutti gli oneri a capo di un unico soggetto.
La sentenza riporta che in base alle dimensioni dell’azienda le due figure dovrebbero essere soggette a due attori diversi e che la scelta dell’imprenditore di aver assunto entrambi i ruoli ha contribuito a due situazioni:
- A destare confusione sul piano decisionale e consultivo nella gerarchia della gestione e della struttura aziendale in ambito di sicurezza;
- Accentrare allo stesso soggetto tutti i vincoli elaborativi, decisionali ed esecutivi sotto il punto di vista dela valutazione e gestione del rischio, e dei poteri decisionali che rappresentano il datore di lavoro.
Perché i due ruoli devono essere distinti?
I due incarichi devono essere separati in modo da evitare un’unificazione tra ruoli e funzioni che sono differenti e che hanno come unico scopo la collaborazione che si basa su due piani differenti.
Il ruolo dell’RSPP è consultivo e interlocutorio e deve essere separato da ogni tipo di ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore di lavoro. In questo modo non si potranno confondere le differenti funzioni e non si creerà confusione sulla gerarchia aziendale.
É importante però, che tra le due figure incaricate ci sia la dialettica in modo da porre le basi per un’organizzazione tecnica, amministrativa e produttiva in materia di sicurezza.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che la concentrazione dei due ruoli in un’unica figura delinea un evidente malfunzionamento dell’organizzazione aziendale che si traduce in una colposa mancanza da parte del datore di lavoro.
Bisogna essere al corrente però, che ci sono dei casi sanciti dal D.lgs. 81/2008 che prevedono l’unificazione dei due ruoli in un unico soggetto. Nel prossimo paragrafo, verranno esposti i casi soggetti a questo tipo di normativa.
In quali casi il datore di lavoro può essere anche RSPP?
Secondo la normativa, i ruoli devono essere soggetti a due persone diverse tranne nei casi sanciti dal D.lgs. 81/2008 in corrispondenza all’Allegato II, art.34.
Il datore di lavoro può rivestire anche il ruolo di RSPP solo nei casi sotto riportati:
- Aziende artigiane e industriano, fino a 30 dipendenti;
- Aziende agricole zootecniche, fino a 30 dipendenti;
- Aziende di pesca, fino a 20 dipendenti;
- Altre aziende, fino a 200 lavoratori dipendenti.
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