Per svolgere determinate attività professionali diviene spesso necessario l’utilizzo di mezzi speciali. Il ventaglio di questi mezzi è abbastanza ampio e include, tra gli altri, anche uno strumento come il carrello elevatore, più comunemente noto come “muletto”, che può essere utilizzato in numerosi ambiti.
Le imprese che, per questioni di approvvigionamento del proprio magazzino effettuano regolarmente operazioni di carico e scarico, sono nella maggior parte dei casi dotate di una simile tipologia di attrezzatura. Nel caso specifico non si pongono particolari problematiche perché il carrello elevatore è già presente in pianta stabile presso l’impresa che lo utilizza per la propria attività.
In determinate circostanze può tuttavia presentarsi la necessità di dover procedere con una movimentazione su strada del carrello elevatore, cosa che, per ovvie ragioni, comporta una serie di problematiche sotto il profilo della sicurezza.
In questo articolo il nostro intento è di indagare per l’appunto questo aspetto. Analizzeremo insieme, quindi, cosa stabilisce la normativa rispetto al tema della circolazione su strada dei carrelli elevatori. Il focus dei prossimi paragrafi sarà perciò quello di rispondere a domande quali:
- il muletto può circolare su strada?
- a quali obblighi è soggetto il datore di lavoro che, per necessità, debba effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti con un carrello elevatore aziendale?
- l’obbligo di immatricolazione del mezzo è previsto anche in caso di brevi e saltuari spostamenti?
Addentriamoci nel merito della questione, analizzando prima di ogni altra cosa i rischi principali che possono prodursi durante l’uso di un carrello elevatore sotto il profilo della sicurezza.
Sommario:
Circolazione su strada dei carrelli elevatori: che cosa prevede la normativa
Principali rischi correlati all’uso di un carrello elevatore
Il muletto può circolare su strada?
Carrello elevatore e obbligo di immatricolazione
Carrello elevatore su strade pubbliche: le altre cose importanti da sapere
Circolazione su strada dei carrelli elevatori: gli obblighi del datore di lavoro
Principali regole da seguire durante i brevi e saltuari spostamenti con il muletto
Principali rischi correlati all’uso di un carrello elevatore
Quando si parla di carrello elevatore ci si riferisce a un particolare carrello per movimentazione motorizzato, destinato a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi e merci di qualsiasi tipologia.
Comunemente definito anche con il termine di “muletto” in considerazione dell’attività per cui viene utilizzato, questo genere di mezzo, molto diffuso nelle aziende dotate di magazzino, è disponibile in diverse tipologie. Certamente quella più usata è il carrello elevatore a piattaforma o a forche.
Come accade con ogni tipo di veicolo mobile, non è possibile parlare di sicurezza assoluta quando si utilizza un carrello elevatore per movimentazioni di carichi e merci. Tra i pericoli maggiori che si riscontrano nell’uso di un simile mezzo, emerge prima di ogni altra cosa la possibile perdita di stabilità, con le conseguenze correlate.
Anche se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza necessarie in fase di fabbricazione, tale pericolo residuo permane, in particolar modo nei casi in cui il carrello elevatore non viene utilizzato in maniera appropriata. La perdita di stabilità può comportare pericoli di ribaltamento del mezzo, mettendo di fatto l’operatore a rischio di schiacciamento tra le varie componenti del carrello.
In considerazione di quanto detto finora, cerchiamo a questo punto di capire se il muletto può circolare su strada, se sono previsti dei divieti o se esistono particolari limitazioni.
Il muletto può circolare su strada?
La risposta è affermativa. Il muletto può circolare su strada. Alle imprese, del resto, capita con una certa frequenza di dover usare un carrello elevatore su vie pubbliche, in special modo per tragitti brevi. Una delle necessità tipiche è quella di dover scaricare del materiale da un camion fermo su strada.
Altro contesto piuttosto diffuso si ha nell’esigenza di dover spostare il muletto verso un altro edificio aziendale ubicato nelle immediate vicinanze. Ma per poter circolare regolarmente su strada il carrello elevatore deve rispettare alcuni requisiti. Vediamo cosa stabilisce la normativa a riguardo.
Carrello elevatore e obbligo di immatricolazione
Ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 30 aprile 1992, si prevede l’obbligo di immatricolazione per il carrello elevatore elettrico o con motore termico, dotato di dispositivo di sollevamento per movimentare cose su strada pubblica.
Tuttavia la circolazione del muletto può essere autorizzata per brevi e saltuari spostamenti finalizzati al carico e allo scarico su aree pubbliche.
Cerchiamo di fare il punto della situazione, focalizzandoci su quanto stabilito da un apposito Decreto emanato dal Ministero dei Trasporti a riguardo. Ci riferiamo per l’esattezza al Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 – n. 752, avente come oggetto “Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico”.
Nel Decreto in questione, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell’art. 114 del nuovo codice della strada si specifica infatti che l’immatricolazione e il rilascio della carta di circolazione (previste dal comma 2 dell’art. 114) non si applicano per la circolazione saltuaria (a vuoto o a carico) dei carrelli.
Carrello elevatore su strade pubbliche: le altre cose importanti da sapere
A ogni modo, lo specifico Decreto del Ministero dei Trasporti offre ulteriori indicazioni rispetto alla circolazione su strada dei carrelli elevatori, sostenendo di procedere in questo modo:
“Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
- a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
- b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
- h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m.
I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.”
Inoltre i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h e il carrello dovrà avere l’autorizzazione (durata massima di un anno, prorogabile) alla circolazione stradale saltuaria rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, previo benestare dell’Ente proprietario della strada.
Con il decreto sono state abrogate sia le disposizioni impartite con la precedente Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 sia le disposizioni impartite con la Circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013, fatte salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate.
Circolazione su strada dei carrelli elevatori: gli obblighi del datore di lavoro
L’attuale normativa prevede anche una serie di obblighi per qualsiasi datore di lavoro che debba utilizzare un carrello elevatore su strada pubblica. Nello specifico, il datore di lavoro è chiamato a verificare di possedere tutti i requisiti richiesti oltre che a disporre procedure opportune atte a garantire la sicurezza nello svolgimento delle operazioni.
Il datore di lavoro è ad esempio chiamato a:
- verificare l’idonea illuminazione;
- dotare gli operatori che utilizzano il muletto di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- privilegiare per gli spostamenti del mezzo in orari in cui il traffico è solitamente ridotto.
Inoltre, la normativa stabilisce che i preposti debbano vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, segnalando eventuali anomalie o la necessità di correzioni alle procedure messe in atto.
Principali regole da seguire durante i brevi e saltuari spostamenti con il muletto
Sebbene si tratti di brevi e saltuari spostamenti, nel momento in cui un carrello elevatore esce su strade pubbliche è opportuno che l’operatore alla guida segua una serie di misure di sicurezza. Ciò è finalizzato alla sua tutela e a quella di altri mezzi e/o pedoni che possono circolare nel medesimo frangente.
Ecco alcune tra le principali misure adottabili da parte di un carrello elevatore su strade pubbliche:
- dare sempre la precedenza ai pedoni;
- utilizzare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro;
- mentre si guida, mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello;
- evitare di effettuare movimenti bruschi con il mezzo;
- in prossimità delle curve, procedere con la massima prudenza aumentando, nei limiti del possibile, il raggio di curvatura;
- percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia, guardando all’indietro;
- procedere a marcia indietro nei casi in cui il carico nasconde la visuale nella parte anteriore del muletto;
- mentre ci si muove in assenza di carico, mantenere le forche a 10-15 centimetri dal suolo;
- tenere lo sguardo costantemente rivolto nella direzione di marcia;
- non sollevare né abbassare le forche mentre il muletto è in corsa;
- effettuare qualsiasi sorpasso a sinistra;
- non muoversi affiancati ad altri carrelli elevatori;
- rallentare agli incroci e in vicinanza delle curve;
- non realizzare frenate brusche e repentine;
- effettuare una opportuna valutazione del fondo stradale che si percorre con il mezzo per capire se è bagnato, scivoloso, sconnesso e quindi potenzialmente pericoloso;
- parcheggiare il carrello, evitando di non ostruire i passaggi o di rendere inutilizzabili i dispositivi di emergenza ubicati in strada, come estintori e idranti;
- inserire il freno a mano ed estrarre la chiave ogni qualvolta che si ferma il carrello.
Consulenza sull’uso del carrello elevatore e di altre attrezzature: a chi può rivolgersi un datore di lavoro
Il primo interesse di ogni buon datore di lavoro deve essere certamente quello di salvaguardare il benessere e la salute dei propri dipendenti, mettendoli al riparo da ogni possibile rischio negli ambienti professionali. L’uso del carrello elevatore, come di altre attrezzature analoghe, rientra nel ventaglio di questi possibili rischi.
Come è ben noto a ogni imprenditore, tra l’altro, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce una corposa serie di obblighi da perseguire con il fine di garantire l’incolumità di qualsiasi lavoratore. La Legge stabilisce ad esempio che per l’utilizzo corretto di uno strumento come il muletto sia necessario per lo stesso datore di lavoro frequentare un apposito corso formativo.
Quella appena citata è solo una delle tante norme previste in ambito professionale per l’uso di attrezzature speciali, come le piattaforme elevabili, le macchine movimento terra, le gru su autocarro e, non ultimo, per l’appunto i carrelli elevatori.
Considerata la vastità del tema, avere una adeguata conoscenza dell’intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro è un compito a dir poco titanico per i non esperti sull’argomento. Per evitare problematiche alla propria impresa, che possono persino risultare di una certa serietà, la cosa più saggia per un buon datore di lavoro è quella di far affidamento su professionisti specializzati in tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore, il team di SQ Più (Sicurezza e Qualità) di Milano rappresenta un valido supporto in tal senso. Per conoscere tutti i nostri servizi in materia di sicurezza sul lavoro o per un preventivo gratuito senza alcun impegno, è sufficiente chiamarci al nostro numero verde (800 124 530) o contattarci via e-mail. Dal canto nostro, siamo pronti ad ascoltare ogni specifica esigenza, mettendo le nostre competenze a servizio di chi ci contatterà.