Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha subìto diverse variazioni dovute all’azione congiunta del D.L. n. 146/2021 e della successiva legge di conversione pubblicata il 17 dicembre scorso.
Nell’articolo di oggi approfondiamo tali novità in materia di formazione tenendo conto dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni.
Innanzitutto andiamo a evidenziare elencandoli i temi a cui fanno riferimento le novità:
- Sistema istituzionale di prevenzione
- Riforma delle attività di vigilanza
- Modifica dell’art. 14 e dell’All. 1 sulle fattispecie sulla sospensione delle attività
- Nuova figura del preposto
- Formazione obbligatoria del datore di lavoro
- Riforma delle attività di formazione sulla salute e sicurezza da applicare successivamente all’approvazione del decreto entro il 30/06/2022
Sicuramente molto importante è la rielaborazione di tutte quelle attività che ruotano intorno alla formazione come l’erogazione, la conduzione dei corsi e i programmi che negli ultimi anni hanno subìto variazioni, questo dovuto anche al fatto che il pubblico a cui sono rivolti è mutato, basta pensare all’invecchiamento della popolazione, ai non italiani e quindi con culture diverse e ai giovani lavoratori che accettano sempre malvolentieri leggi e regole.
Ed è proprio rivolgersi a questa platea di giovani che comporta uno sforzo maggiore da parte dei consulenti che erogano i corsi. I giovani sono sempre più lontani dall’importanza dei diritti e della legge e da comprendere il bisogno del rispetto delle regole.
Una parte della formazione dovrebbe essere riservata a insegnare parole che riguardano la sicurezza sul lavoro e rispondere a una serie di domande sui diritti dei lavoratori e le tutele che hanno.
Tutela, garanzia e diritto sono termini che devono essere ben compresi durante i corsi di formazione.
Inoltre è opportuno chiarire anche i concetti delle “due tutele”, quella della sicurezza e quella della salute che nella realtà ritroviamo nella:
- Valutazione dei rischi
- Sorveglianza
- Sanità
- Formazione e individuazione dei soggetti della prevenzione
Di conseguenza salute e sicurezza appartengono al lavoro, la sicurezza riguarda l’ambito del diritto del lavoro e non del diritto penale, a meno che non si tratta di infortunio sul lavoro.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, durante la formazione, bisogna individuare i pericoli e studiare strategie per evitarli, perché la prevenzione in un’azienda è fondamentale, è la base su cui poter sviluppare l’intera predisposizione della sicurezza aziendale.
Fa parte del diritto costituzionale garantito in uno stato chiedere di chi è la colpa se in un’azienda la prevenzione fallisce e se a causa di un infortunio si deve arrivare davanti a un giudice penale. Perché il punto è proprio questo: datori di lavoro, preposti e dirigenti non ci devono proprio andare davanti a un giudice penale.
Durante la formazione c’è da chiarire i comportamenti anomali, i contorni, le fattispecie, il 18 comma 3 bis, spiegare le sentenze etc. Per spiegare la sicurezza, però, è giusto partire dal lavoro e non dalle sentenze.