Entro il 16 febbraio 2011 le attività che hanno installato maniglioni anti-panico non marcati CE devono sostituirli.

Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ricordiamo quindi alle aziende la loro sostituzione.
DECRETO 3 novembre 2004
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell\’art. 4.
Il riferimento al punto c.3) dell\’art.4 richiama l\’obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all\’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Fonte: Punto Sicuro