Il 13 novembre scorso il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva in merito al controllo dei trasporti di merci pericolose.

La nuova normativa 2022/1999 del 19 ottobre va ad abrogare la precedente direttiva 95/50 CE e integra l’articolo 168 del Codice della Strada.

Le nuove disposizioni sono:

  • Intensificazione dei controlli
  • Accertamenti uguali per ogni Paese membro
  • Tre nuove categorie in base alla pericolosità
  • Sanzioni e correttivi differenti

 

Intensificazione ed uguali controlli tra gli Stati

La nuova direttiva mette l’accento su un obiettivo preciso: intensificare i controlli e renderli uguali fra tutti gli stati membri.

I controlli da metà novembre sono effettuati periodicamente e a campione su un’ampia rete stradale. Secondo il testo è importante che venga realizzato un controllo che sia proporzionato alla presenza dei trasporti su strada di merci pericolose.

I luoghi scelti per eseguire gli accertamenti sono in base allo spazio di manovra e devono permettere la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Tra le nuove regole in vigore è stata introdotta anche la possibilità d’immobilizzazione del mezzo senza rischiare di mettere a repentaglio la sicurezza degli altri veicoli su strada.

 

Le tre nuove categorie d’infrazione

Tra le variazioni messe in atto nella nuova direttiva, la novità più importante riguarda la divisione delle infrazioni che possono commettere i trasportatori e le aziende di trasporto, tre nello specifico, suddivise in base alla pericolosità.

In base al tipo d’infrazione commessa vi saranno differenti sanzioni che nel caso più estremo arrivano all’immobilizzazione del mezzo.

Nel dettaglio le 3 sanzioni riguardano:

  1. Il fermo immediato del mezzo. Avviene quando le infrazioni possono comportare rischio di morte o danni di valore all’ambiente. In totale sono 19 le infrazioni commesse che possono essere dovute dalla fuga di sostanze pericolose alla mancata attenzione nel rispettare i livelli adeguati del riempimento di cisterne e imballaggi.

 

  1. Correttivi sul posto o al termine dell’operazione di trasporto. Avviene quando vi sono violazioni che comportano il rischio di lesioni sia personali che all’ambiente. Nella categoria sono comprese in totale 12 effrazioni. In particolare se vi è un’inadempienza nel trasporto di merci imballate in maniera non conforme o in caso di mancanza delle attrezzature previste dal codice ADR di trasporto.

 

  1. Correttivi eseguiti in sede successivamente al controllo. Si verificano quando le violazioni messe in atto possono causare un rischio di lesioni ridotto anche in questo caso sia a persone che all’ambiente. In questa categoria fanno parte le violazioni che riguardano le dimensioni delle targhe, la mancata disposizione dei documenti necessari (nonostante registrati) e le etichettatura non conforme alle norme.