Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge funzioni di RSPP di cui art. 34 D.Lgs 81/08.
L’Accordo sancito in data 21 dicembre 2011, disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di
espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO (16 ore); MEDIO (32 ore); ALTO (48 ore).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, un modulo normativo giuridico, un modulo gestionale, un modulo tecnico ed un modulo relazionale.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO (6 ore); MEDIO (10 ore); ALTO (14 ore) (l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale).
Nei corsi di aggiornamento quinquennale, si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione del presente Accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e coloro che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate del presente accordo.
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato — entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo — corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.