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Accordo Stato-Regioni: cosa devi sapere per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 è stato pubblicato di recente e ha introdotto numerose novità rilevanti in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Un aggiornamento atteso da tempo, che ridefinisce contenuti, modalità e obblighi per lavoratori, preposti e RSPP. In questa guida esaminiamo in dettaglio cosa cambia, cosa resta invariato e come adeguarsi correttamente per essere in regola.

Che cos’è l’Accordo Stato-Regioni

Finalità e ambito di applicazione

L’Accordo Stato-Regioni è un provvedimento normativo che definisce standard minimi per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Introdotto nel quadro del D.Lgs. 81/08, ha l’obiettivo di uniformare l’offerta formativa su tutto il territorio nazionale, garantendo competenze adeguate ai lavoratori di ogni settore.

Principali soggetti coinvolti

L’Accordo coinvolge diversi attori: Regioni, Stato, aziende, enti formatori, RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), datori di lavoro e lavoratori. Ogni figura ha responsabilità specifiche nella pianificazione, attuazione e verifica della formazione obbligatoria.

Destinatari e figure professionali

Formazione obbligatoria per lavoratori

Tutti i lavoratori, a prescindere dal contratto, devono ricevere una formazione generale e specifica sui rischi correlati alla mansione. Le ore e i contenuti dipendono dalla classe di rischio (basso, medio, alto).

Formazione specifica per preposti e RSPP

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la formazione dei preposti viene rafforzata e ridefinita:

  • La durata minima del corso passa da 8 a 12 ore.
  • L’aggiornamento diventa obbligatorio ogni 2 anni (anziché 5), con almeno 6 ore.
  • Il corso non può essere svolto in modalità e-learning asincrona: è ammessa solo la presenza fisica o videoconferenza sincrona.
  • Il preposto può frequentare il proprio corso solo dopo aver completato la formazione da lavoratore (modulo generale + specifico).

Il contenuto del corso deve approfondire le responsabilità normative, il ruolo di vigilanza, le modalità di comunicazione, la gestione operativa dei rischi e la collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione.

Gli RSPP, invece, seguono percorsi più articolati secondo l’Ateco di riferimento, con aggiornamenti periodici e obblighi formativi specifici.

Contenuti minimi e durata dei corsi

Ore di base, specializzanti e aggiornamento

  • Formazione generale: 4 ore obbligatorie per tutti.
  • Formazione specifica: da 4 a 12 ore in base alla categoria di rischio.
  • Preposti: 12 ore obbligatorie + aggiornamento biennale da 6 ore.
  • RSPP: corsi modulari A, B, C con durate variabili (fino a 68 ore), più aggiornamenti quinquennali.

Programmi didattici e modalità di erogazione

I contenuti coprono normative, rischi specifici, misure di prevenzione, utilizzo DPI, gestione emergenze. I corsi possono essere svolti in presenza, in e-learning (per moduli consentiti) o in modalità blended, fatta eccezione per la formazione dei preposti.

Novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna un importante punto di svolta nella formazione obbligatoria in ambito sicurezza. Pubblicato da poco, introduce significative modifiche che ogni azienda deve conoscere per restare conforme alla normativa vigente.

Conferme rispetto al precedente accordo

  • Obbligatorietà della formazione per tutti i lavoratori.
  • Distinzione tra formazione generale e specifica.
  • Validità quinquennale degli attestati.

Aree di innovazione e nuove indicazioni

  • Maggiore spinta verso la formazione digitale con requisiti tecnici più stringenti per l’e-learning.
  • Introduzione di una piattaforma nazionale per il tracciamento degli attestati.
  • Rafforzamento del ruolo del preposto, con nuove durate, aggiornamenti biennali e limitazioni all’e-learning asincrono.

Modalità di rilascio dell’attestato

Verifiche di apprendimento e criteri di valutazione

Al termine del corso è previsto un test di valutazione delle conoscenze, a cui si aggiungono verifiche pratiche per corsi con contenuti operativi. Solo con esito positivo si ottiene l’attestato.

Validità e obblighi di aggiornamento

L’attestato ha validità quinquennale. L’aggiornamento è obbligatorio entro i termini previsti: 6 ore per lavoratori, 6 ore biennali per preposti, 40 per RSPP.

Adeguamento dei piani formativi aziendali

Integrazione con il Documento di Valutazione dei Rischi

I piani formativi devono essere coerenti con i rischi individuati nel DVR. L’Accordo 2025 ribadisce l’importanza della personalizzazione del percorso formativo.

Ruolo del datore di lavoro e del RSPP

Il datore di lavoro, supportato dall’RSPP, è responsabile dell’attuazione dei percorsi formativi e della loro efficacia. Deve monitorare scadenze, aggiornamenti e verifica dell’apprendimento.

Strumenti e risorse utili

Materiali didattici e piattaforme e-learning

L’Accordo promuove l’uso di piattaforme digitali certificate, contenuti interattivi, simulazioni e test. Viene favorita la tracciabilità delle attività formative in digitale.

Normativa di riferimento e circolari interpretative

Tra i riferimenti principali:

  • D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e s.m.i.
  • Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
  • Circolari INAIL e Ministero del Lavoro

Formazione continua e aggiornamenti

Frequenza degli aggiornamenti obbligatori

L’obbligo di aggiornamento quinquennale è confermato per tutte le figure, ad eccezione dei preposti, per i quali è previsto un aggiornamento ogni 2 anni. La frequenza può essere più ravvicinata in caso di modifica dei rischi o nuove tecnologie.

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Domande frequenti sull’Accordo Stato-Regioni

Quando scade la validità dell’attestato?

La validità è di 5 anni dalla data di rilascio. Il mancato aggiornamento comporta l’invalidità del certificato.

Posso frequentare corsi online riconosciuti?

Sì, purché erogati da enti accreditati e per moduli consentiti (es. formazione generale, aggiornamenti). La piattaforma deve garantire tracciabilità e verifica dell’identità del discente. La formazione asincrona non è ammessa per i preposti.

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